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Lo Statuto

Statuto Associazione “Pace e Unione APS”

 

Premessa

A 108 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 24 marzo 1912 con atto del Notaio Franci, registrato al Tribunale di Ancona in data 12 aprile 1912 registro trascrizioni n.564 del 7 settembre 1913 con il nome di “ Società di mutuo soccorso Pace e Unione”, avente personalità giuridica, lo spirito di solidarietà e mutuo aiuto posto a base del primo Statuto deve intendersi riproposto e rinnovato nel nuovo Statuto che, in base alla nuova normativa prevista dal D.Lgs 117/2017, viene qui di seguito enunciato.

 

Definizioni e FinalitĂ 

 

Articolo 1
È costituita l’Associazione riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata “Pace e Unione APS” (indicata anche come “Associazione” nel presente testo) con sede legale in Ancona (AN), Via di Pietralacroce n.40.

La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarĂ  integrata automaticamente con l’acronimo “APS” e diventerĂ  “Pace e Unione APS”. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalitĂ  di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Articolo 2

Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialitĂ , mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunitĂ , e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunitĂ . Sono finalitĂ  dell’associazione: DOTT. STEFANO SABATINI NOTAIO ALLEGATO “A” Repertorio n. 67.301 Fascicolo n. 30.023 • la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicitĂ ; • contribuire all’emancipazione dei/lle soci/e e dei terzi in senso civile, culturale ed economico, ricollegandosi ai principi di libertĂ  e di democrazia espressi nella Costituzione della Repubblica; • la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creativitĂ  e delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale; • la promozione e l’ampliamento delle occasioni e delle attivitĂ  ludiche, di socialitĂ , sportive, fisiche e motorie, con finalitĂ  formative, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualitĂ  della vita dei/delle soci/e. • la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietĂ , di cooperazione e di cittadinanza.

 

Articolo 3

I) L’Associazione persegue le finalitĂ  civiche, solidaristiche e di utilitĂ  sociale di cui all’art.2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attivitĂ  di interesse generale di cui all’art.5 del CTS: • i) organizzazione e gestione di attivitĂ  culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivitĂ , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitĂ  di interesse generale di cui all’art. 5 CTS. L’Associazione per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attivitĂ  di interesse generale elencate, potrĂ  svolgere le seguenti attivitĂ  specifiche: • promuovere e/o gestire attivitĂ  di carattere sociale, ludiche, culturali, artistiche, sportive e ricreative al fine di una migliore utilizzazione del tempo libero dei soci e dei terzi; • organizzare, promuovere e/o partecipare ad eventi culturali, corsi, seminari, tornei, manifestazioni, incontri, ricerche, concorsi e quant’altro utile a perseguire gli scopi dell’Associazione; • organizzare e gestire attivitĂ  sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private; • mettere a disposizione dei cittadini spazi che possano favorire l’autorganizzazione e il confronto; • partecipare ad iniziative e a bandi finalizzati al reperimento delle risorse necessarie per consentire la realizzazione delle finalitĂ  sociali; • stringere partnership e/o collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni e imprese; • svolgere qualsiasi altra attivitĂ  lecita e funzionale a raggiungimento degli scopi sociali. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell’Associazione. In generale sono potenziali settori di intervento dell’Associazione, ove compatibili, le attivitĂ  di cui all’art.5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni. L’Associazione può inoltre svolgere attivitĂ  di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialitĂ , complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attivitĂ  di interesse generale, come previsto dall’art. 85 comma 4 del CTS. L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art.6 del CTS, attivitĂ  diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attivitĂ  di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonchĂŠ raccolte fondi ai sensi dell’art.7 del medesimo decreto.

 

Articolo 4

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attivitĂ  prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualitĂ  di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attivitĂ  volontaria. L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione che svolgono la loro attivitĂ  in modo non occasionale. L’Associazione potrĂ  inoltre avvalersi, in caso di particolare necessitĂ , per lo svolgimento dell’attivitĂ  di interesse generale ed il perseguimento delle finalitĂ , di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalitĂ  stabiliti dalla normativa vigente. I/le Soci/e

 

Articolo 5

Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art.35 c.1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalitĂ  dell’Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di etĂ , indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identitĂ  sessuale, nazionalitĂ , appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilitĂ  genitoriale. Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. La domanda di ammissione deve essere controfirmata da due soci che garantiscano della moralitĂ  ed onestĂ  del richiedente.

 

Articolo 6

E’ compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

 

Articolo 7

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticitĂ , pari opportunitĂ  ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli/le soci/e hanno diritto a: • frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; • essere esonerati dal pagamento delle quote sociali per tutto il periodo di disoccupazione conservando ogni e qualsiasi diritto spettante ai soci. Lo stato di disoccupazione deve essere dimostrato esibendo un documento valido o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; • riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e concorrere all’elaborazione del programma; • discutere ed approvare i rendiconti; • eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo; • esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; • approvare le modifiche allo statuto nonchĂŠ l’adozione e la modifica dei regolamenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e maggiorenni che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

 

Articolo 8

Il/la socio/a è tenuto/a a: • rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali; • versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti (fatta salva la deroga prevista nell’art.7); • mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attivitĂ  dell’Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonchĂŠ verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature; • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione o, in mancanza, all’Assemblea dei soci; • osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietĂ  o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

 

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per: • decesso; • scioglimento dell’Associazione; • mancato pagamento della quota associativa annuale; • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; • rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo; • espulsione o radiazione. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell’associato senza necessitĂ  di alcuna formalitĂ , salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

 

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltĂ  di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravitĂ  dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi: • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; • denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei/lle suoi/e soci/e; • l’attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; • appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietĂ  dell’Associazione; • l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrĂ  essere risarcito; • l’arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilitĂ  con i valori sociali espressi all’art.2 del presente statuto. Il provvedimento di sospensione o di radiazione dovrĂ  rimanere affisso dieci giorni nei locali sociali. E’ facoltĂ  del Consiglio Direttivo rendere pubblica o meno la motivazione.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art.10 dovrĂ  essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all’art.10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all’ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderĂ  in via definitiva.

 

Patrimonio Sociale e rendicontazione

 

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalitĂ  sociali. Esso è costituito da: • beni mobili ed immobili di proprietĂ  dell’Associazione; • eccedenze degli esercizi annuali; • erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti; • fondo di riserva; • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attivitĂ  statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalitĂ  civiche, solidaristiche e di utilitĂ  sociale.

 

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell’associazione sono: • quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e; • proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; • proventi derivanti dalla gestione diretta di attivitĂ , servizi, iniziative e progetti; • contributi pubblici e privati; • erogazioni liberali; • raccolte fondi; ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

 

Articolo 14

L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell’art.13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessitĂ  o impedimento.

 

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarĂ  devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarĂ  tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art.2 e per nuovi impianti o attrezzature.

 

Organismi dell’Associazione

 

Articolo 16

Sono organismi di direzione dell’Associazione: • l’Assemblea dei Soci; • il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche elettive sono gratuite. È organismo di garanzia e controllo: • il Collegio dei Sindaci revisori. Gli organismi durano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalitĂ  di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchĂŠ sia possibile verificare l’identitĂ  dell’associato che partecipa e vota.

 

Articolo 17

Partecipano all’Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa. Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca o da inviare ai/lle soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

 

Articolo 18

L’Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un decimo dei/lle soci/e aventi diritto al voto. L’Assemblea dovrĂ  aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

 

Articolo 19

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metĂ  piĂš uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all’art.20. L’Assemblea straordinaria, quando necessaria, sarĂ  presieduta da un notaio. Il voto è personale. Ciascun socio può rappresentare fino a tre soci/e, tramite delega scritta con firma in originale dell’associato delegante da presentare il giorno dell’Assemblea. La delega sarĂ  trattenuta agli atti dell’assemblea.

 

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un quinto dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novitĂ  normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’art.31.

 

Articolo 21

L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell’Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall’Assemblea stessa. Il/la presidente dell’Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalitĂ  previste dal regolamento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilitĂ  i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione. La richiesta di consultazione deve essere effettuata al/la Presidente I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la sede dell’Associazione previo appuntamento, in presenza del/la Presidente e del/la Segretario/a o di un/a altro/a Consigliere incaricato/a.

 

Articolo 22

L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art.7: a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali; b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno due soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; d) approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale; e) delibera sulla responsabilitĂ  dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilitĂ  nei loro confronti; f) delibera sulle modificazioni dello statuto; g) delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; i) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale; m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

 

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione previsto dall’art.26 del CTS, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilitĂ  previste dall’art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilitĂ  e di decadenza).

 

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonchĂŠ dell’attivitĂ  volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall’art.4.

 

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: – il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile; – il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; – il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltĂ  del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’art.28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attivitĂ  dell’Associazione.

 

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono: • convocare l’Assemblea dei soci; • eseguire le delibere dell’Assemblea; • formulare i programmi di attivitĂ  sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; • predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalitĂ  di perseguimento delle finalitĂ  statutarie. Nei limiti previsti dall’art.13 c.2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. • Predisporre l’eventuale bilancio sociale secondo le modalitĂ  e nei casi previsti dall’art.14 del CTS; • individuare le attivitĂ  diverse di cui all’articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalitĂ  sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell’art.13 c.6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio; • predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea; • all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalitĂ  di gestione del tesseramento; • deliberare circa l’ammissione dei/lle soci/e; • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e; • sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione; • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attivitĂ  sociali; • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietĂ  dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo; • decidere le modalitĂ  di partecipazione dell’Associazione alle attivitĂ  organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; • presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attivitĂ  inerente il medesimo.

 

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno tre volte all’anno e straordinariamente quando convocato dal/la Presidente tutte le volte che lo riterrà utile od opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei/lle Consiglieri/e. La convocazione è fatta a mezzo lettera e/o tramite posta elettronica, deve essere inviata ed essere affissa nella sede sociale almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con altro mezzo idoneo in modo che i/le Consiglieri/e ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. In caso di parità di voti prevale il voto del/la Presidente. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

 

Articolo 28

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. È facoltĂ  del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all’elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

 

Articolo 29

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art.30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrĂ  nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l’art.2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilitĂ  e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397, c.2, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacitĂ  tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralitĂ . Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonchĂŠ sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalitĂ  civiche, solidaristiche e di utilitĂ  sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformitĂ  alle linee guida di cui all’art.14 CTS. Il bilancio sociale dĂ  atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

 

Articolo 30

Fermo restando quanto previsto dall’art.29, nei casi previsti dall’art.31 del CTS l’Associazione: • potrĂ  incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro; • ovvero nominerĂ  un revisore legale dei conti o una societĂ  di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

 

Norme di Scioglimento

 

Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall’art.49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrĂ  comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un’Assemblea appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passivitĂ , sarĂ  devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalitĂ  stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art.50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

 

Disposizioni Finali

 

Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

 

Logo

 

Articolo 33

L’Associazione ha come stemma due mani che si stringono in campo bianco. Firmato: DI BERARDINO Massimo Dott. Stefano SABATINI – Notaio